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Sez. 1, Sentenza n. 9473 del 07/09/1999 (Rv. 529692 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione illegittima - Irreversibile trasformazione del fondo - Scadenza - Mancata emissione del decreto di esproprio - Risarcimento - Prescrizione - Termine quinquennale - Decorrenza - Dalla scadenza del termine dell'occupazione.
Stato
decisa il 1999-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529692-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'istituto dell'occupazione appropriativa va ricostruito in termini di illecito extracontrattuale, avendo anche la legge qualificato in termini risarcitori (art. 3, comma sessantacinquesimo, legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha aggiunto un comma settimo bis all'art. 5 bis legge 359/92) le conseguenze economiche dell'acquisizione del bene privato alla mano pubblica in assenza di decreto di esproprio. Ne consegue che all'azione di risarcimento è applicabile il termine di prescrizione quinquennale, che, ove l'opera sia stata compiuta durante il periodo di occupazione autorizzata, decorre dalla scadenza di essa, momento in cui si concreta la consumazione del fatto illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)