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Sez. U, Sentenza n. 761 del 26/01/1998 (Rv. 511942 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Fondo occupato - Irreversibile trasformazione con l'opera pubblica - Azione risarcitoria - Ammissibilità - Credito di un controvalore di un lecito acquisto della proprietà - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511942-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla P.A., che si determina a seguito della cosiddetta "occupazione acquisitiva", tipicizza un fatto illecito, in quanto consegue alla impossibilità della restituzione del bene al privato, a sua volta dipendente da un comportamento illecito dell'Amministrazione medesima, consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini pubblici: quindi, dà diritto ad un credito risarcitorio per fatto illecito e non ad un credito di controvalore in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)