Sez. 1, Sentenza n. 19498 del 06/10/2005 (Rv. 585706 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE | Trascrizione del reclamo ex art. 26 legge fallim. e del ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto - Cancellazione disposta dalla Corte di cassazione - Limitazione al solo ricorso - Cancellazione del reclamo - Competenza del tribunale mediante la procedura di correzione dell'errore materiale.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE
Allorché il reclamo, ai sensi dell'art. 26 legge fallim., avverso l'ordinanza di vendita immobiliare del giudice delegato (nella specie il bando di nuova gara a seguito di aumento del sesto) e il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del tribunale siano stati trascritti dal reclamante e ricorrente, la Corte di cassazione, con la sentenza che rigetta il ricorso, dispone la cancellazione della trascrizione, ai sensi dell'art. 2668 cpv. cod. civ., limitatamente al ricorso per cassazione, mentre alla mancata cancellazione della trascrizione del reclamo, che doveva essere disposta di ufficio dal tribunale, va posto rimedio con la procedura della correzione dell'errore materiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 289, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)