Sez. 3, Ordinanza n. 8991 del 05/06/2012 (Rv. 622755 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE | Estinzione del giudizio di legittimità - Cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del giudizio di merito - Possibilità che sia ordinata dalla Corte di cassazione - Sussistenza.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE
Ove il giudizio di cassazione si concluda con una dichiarazione di estinzione per rinuncia delle parti, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., è consentito alla Corte di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, e ciò sia con lo stesso provvedimento di estinzione, sia con un successivo decreto, se vi è concorde richiesta delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)