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Sez. 1, Ordinanza n. 304 del 30/04/1997 (Rv. 507806 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE | Declaratoria in sede di Cassazione, di cessazione della materia del contendere - Ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda, ex art. 2668 cod. civ. - Necessità - Omissione - Integrazione del provvedimento ex art. 391 bis cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507806-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE

Anche nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo la suddetta declaratoria sostanzialmente assimilabile all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente contemplata dall'art. 2668 cod. proc. civ.. Ne consegue che, ove l'ordine di cancellazione sia stato omesso, è possibile integrare il provvedimento con la procedura di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)