Sez. 2, Sentenza n. 899 del 11/03/1975 (Rv. 374285 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI.*
Ai sensi dell'art 1102 cod civ, applicabile anche in materia di condominio edilizio, la facolta del singolo condomino di servirsi della cosa comune e subordinata alla duplice condizione che non venga alterata la destinazione della cosa e che non venga impedito agli altri condomini un pari uso secondo i loro diritti. (V 497/73, mass n 362505; 574/71, mass n 350284; (V 2835/69, mass n 342634).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)