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Sez. 3, Sentenza n. 497 del 19/02/1973 (Rv. 362505 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362505-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI.*

A norma dell'art 1102 cod civ il singolo condomino puo servirsi della cosa comune per un uso particolare purche la destinazione ulteriore e specifica sia tale da costituire un'utilita aggiuntiva e non alteri la destinazione della cosa comune, snaturandola, impedendone o compromettendone la funzione che le e propria; e purche, inoltre, non impedisca agli altri condomini di fare parimenti uso della medesima cosa secondo il loro diritto. (V 1817/70, mass n 347794; 605/69, mass n 338625).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)