Sez. 3, Sentenza n. 497 del 19/02/1973 (Rv. 362505 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI.*
A norma dell'art 1102 cod civ il singolo condomino puo servirsi della cosa comune per un uso particolare purche la destinazione ulteriore e specifica sia tale da costituire un'utilita aggiuntiva e non alteri la destinazione della cosa comune, snaturandola, impedendone o compromettendone la funzione che le e propria; e purche, inoltre, non impedisca agli altri condomini di fare parimenti uso della medesima cosa secondo il loro diritto. (V 1817/70, mass n 347794; 605/69, mass n 338625).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)