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Sez. 2, Sentenza n. 574 del 04/03/1971 (Rv. 350284 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO PIU INTENSO DA PARTE DI ALCUNI CONDOMINI - LICEITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350284-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO PIU INTENSO DA PARTE DI ALCUNI CONDOMINI - LICEITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'uso piu intenso delle cose comuni a favore di alcuni condomini puo ritenersi consentito quando sussista la duplice condizionè a) della non alterazione della destinazione economica della cosa, sia in relazione alla sua struttura, sia in relazione alla volonta dei condomini e all'uso concreto fattonè b) del rispetto del pari diritto degli altri condomini secondo il loro diritto, in relazione all'uso praticato e alle eventuali possibili e probabili utilizzazioni che essi si aspettano, dovendo preservarsi il rapporto di equilibrio giuridico ed economico della comunione. L'accertamento del rispetto di tali limiti spetta al giudice di merito ed e insindacabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. (Conf 1254'68, mass n 332780).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)