diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4324 del 28/06/1986 (Rv. 447090 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PREVIA CONTESTAZIONE - ART. 5 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - GIUDIZI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447090-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PREVIA CONTESTAZIONE - ART. 5 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - GIUDIZI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - INAPPLICABILITÀ.*

In tema di risoluzione dei contratti agrari, la disposizione di cui all'art. 5 della legge n. 203 del 1982 - per la quale il locatore, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è tenuto a contestare l'inadempimento all'altra parte che può sanare lo stesso entro tre mesi - non trova applicazione nei giudizi in corso, ancorché non ancora definiti con sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 53 della stessa legge, concernenti una situazione di inadempienza verificatasi in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina dei contratti agrari. (V 149/86, mass n 443790; (V 6245/84, mass n 437882; (V 3595/84, mass n 435588).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)