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Sez. 3, Sentenza n. 149 del 13/01/1986 (Rv. 443790 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT. 5 E 46 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 CONCERNENTE LA PREVIA CONTESTAZIONE ED IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443790-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT. 5 E 46 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 CONCERNENTE LA PREVIA CONTESTAZIONE ED IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di risoluzione dei contratti agrari, le prescrizioni contenute negli artt. 5 e 46 della legge n. 203 del 1982, concernenti rispettivamente la preventiva contestazione di inadempimento con termine di grazia per la sanatoria e l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avanti all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, costituendo condizioni di procedibilità della domanda giudiziale di risoluzione, non trovano applicazione - per il principio della lex temporis in materia processuale - nelle controversie già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dei contratti agrari. (Conf 4677/85, mass n 442123; (Conf 3015/85, mass n 440728; (Conf 3595/84, mass n 435588).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)