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Sez. 3, Sentenza n. 2285 del 27/08/1966 (Rv. 324446 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO GENERALE - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA PER I RITARDI NEI PAGAMENTI - LIMITI DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324446-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO GENERALE - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA PER I RITARDI NEI PAGAMENTI - LIMITI DI APPLICAZIONE.*

L'art.40 del capitolato generale di appalto del ministero dei l l. P P, in base al quale i ritardi nei pagamenti non danno diritto all'appaltatore di pretendere indennita di qualsiasi specie, ne di chiedere lo scioglimento del contratto, costituente deroga alla disciplina generale dell'inadempimento, limita la responsabilita dello stato per i danni causati all'appaltatore da ritardi nei pagamenti dei prezzi di appalto. Ma tale limitazione, per la stessa ratio che la giustifica essendo i ritardi il piu delle volte l'effetto delle caratteristiche obbiettive intrinseche dell'attivita dell'apparato statale e della complessita dell'iter di deliberazione, controllo e manifestazione esterna degli Atti dell'amministrazione - non puo spiegare la sua efficacia in ogni ipotesi di inadempimento dello stato ed anche quindi nel caso di inattivita volontaria o gravemente colposa dei suoi organi, perche un totale ed incondizionato esonero di responsabilita sarebbe in contrasto ingiustificato con il principio generale che in uno stato di diritto, lo stato medesimo, al pari di ogni altra persona giuridica, non puo esimersi dal rispondere dei danni che, sul piano contrattuale, l'inadempimento volontario o gravemente colposo di sue obbligazioni determini ai privati. Tale conclusione, opera a maggior ragione, quando l'art.40 cit. Si applichi nei rapporti di appalto riguardanti enti pubblici, assumendo il valore di semplice patto negoziale.*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)