Sez. 1, Sentenza n. 3089 del 19/11/1973 (Rv. 366842 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDO NEL PAGAMENTO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DELLA PA - LIMITI - INATTIVITA VOLONTARIA O GRAVEMENTE COLPOSA - APPALTI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA - COLLAUDO - RITARDO DOVUTO ALLA PA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDO NEL PAGAMENTO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DELLA PA - LIMITI - INATTIVITA VOLONTARIA O GRAVEMENTE COLPOSA - APPALTI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA - COLLAUDO - RITARDO DOVUTO ALLA PA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
L'art 40, primo comma del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal ministero dei lavori pubblici, approvato con DM 29 maggio 1895, che detta una disciplina speciale quanto ai ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore, non puo spiegare efficacia in ogni ipotesi di inadempimento della pa e quindi anche nel caso di inattivita volontaria o gravemente colposa dei suoi organi, perche la deroga in ogni e qualsiasi caso alla disciplina ordinaria della responsabilita contrattuale sarebbe in contrasto ingiustificato con il principio generale per cui, in uno stato di diritto, l'ente pubblico, al pari di ogni altra persona giuridica, non puo esimersi dal rispondere dei danni che, sul piano contrattuale, l'inadempimento volontario o gravemente colposo di una sua obbligazione determini ai privati. Detta norma, pertanto, costituendo deroga alla disciplina generale dell'inadempimento, e di stretta interpretazione, sicche essa esclude soltanto quella responsabilita dell'ente pubblico che possa ricollegarsi strettamente alla sua ratio immediata, consistente nella necessita di tener salva l'amministrazione pubblica da pretese risarcitorie derivanti da ritardi dovuti alle caratteristiche proprie dell'organizzazione e del modo di funzionamento dell'apparato statale ed alla complessiva dei procedimenti attraverso i quali si realizza la sua attivita giuridica. Mentre in ogni altra situazione in cui si dimostri che si e fuori da questa esigenza, ed in particolare che il ritardo dipenda esclusivamente da un comportamento ascrivibile a dolo o grave colpa dell'amministrazione, e giustificata l'applicazione della disciplina contrattuale comune, anche se con l'esclusione della presunzione di responsabilita di cui all'art 1218 cod civ. tali principi trovano riscontro, in materia di appalti per l'esecuzione di lavori per conto dell'amministrazione ferroviaria, nell'art 12 del relativo capitolato il quale, nell'escludere il diritto dell'appaltatore a pretendere interessi o indennita di qualsiasi specie per ritardo nel collaudo, nella liquidazione e nei pagamenti, fa riferimento al ritardo dipendente dall'esaurimento delle relative pratiche amministrative, cioe a qualunque Forma di ritardo ascrivibile al normale modo di operare della pa, e non anche a quello riferibile ad un preciso comportamento antigiuridico, ed imputabile a titolo di dolo o colpa grave. (V 1384/71, mass n 351645; 2285/66, mass n 324446).*
Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 40, DM 14/07/1922 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)