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Sez. 1, Sentenza n. 1384 del 13/05/1971 (Rv. 351645 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - RITARDO NEL PAGAMENTO - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA DELLA PA - LIMITI - INATTIVITA VOLONTARIA O GRAVEMENTE COLPOSA DEGLI ORGANI DELLA PA.*
Stato
decisa il 1971-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351645-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - RITARDO NEL PAGAMENTO - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA DELLA PA - LIMITI - INATTIVITA VOLONTARIA O GRAVEMENTE COLPOSA DEGLI ORGANI DELLA PA.*

L'art 40 del capitolato generale di appalto del ministero dei LL PP in base al quale i ritardi nei pagamenti non danno diritto all'appaltatore di pretendere indennita di qualsiasi specie, ne di chiedere lo scioglimento del contrattò, costituente deroga alla disciplina generale dell'inadempimento, limita la responsabilita dello stato per i danni causati all'appaltatore da ritardi nei pagamenti dei prezzi di appalto. Ma tale limitazione non puo spiegare la sua efficacia in ogni ipotesi di inadempimento dello stato ed anche quindi nel caso di inattivita volontaria o gravemente colposa dei suoi organi, perche un totale ed incondizionato esonero di responsabilita sarebbe in contrasto ingiustificato con il principio generale che in uno stato di diritto, lo stato medesimo, al pari di ogni altra persona giuridica non puo esimersi dal rispondere dei danni che, sul piano contrattuale, lo inadempimento volontario o gravemente colposo di sua obbligazione determini ai privati. (nella specie, la ditta appaltatrice della costruzione di un edificio scolastico aveva dedotto che essa avendo ultimato i lavori, aveva chiesto la liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento ed il collaudo, ma l' amministrazione appaltante aveva fatto eseguire questo soltanto dopo sette annì che tale comportamento era gravemente colposo anzi negligente, onde essa appaltatrice aveva diritto al risarcimento dei danni). (V 2285'66, mass n 324446).*

Riferimenti normativi: DM 28/05/1895 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)