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Sez. U, Sentenza n. 8412 del 28/05/2012 (Rv. 622514 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Valutazioni tecniche delle commissioni giudicatrici di esami o concorsi pubblici - Sindacato di legittimità del giudice amministrativo - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa all'esame di abilitazione alla professione di avvocato.
Stato
decisa il 2012-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622514-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Le valutazioni tecniche delle commissioni giudicatrici di esami o concorsi pubblici sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo per manifesta illogicità del giudizio tecnico o travisamento di fatto in relazione ai presupposti del giudizio medesimo, senza che ciò comporti eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo. (Principio enunciato in riferimento all'operato della commissione giudicatrice per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la quale non aveva ammesso alla prova orale un candidato rilevando nel suo elaborato scritto errori di grammatica e improprietà di forma, la cui insussistenza era stata viceversa accertata dal Consiglio di Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)