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Sez. U, Sentenza n. 27283 del 19/12/2011 (Rv. 620158 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Esclusione - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620158-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne, ad esempio, l'irragionevolezza, l'arbitrio o la violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. (Principio enunciato in riferimento all'operato della commissione giudicatrice di un concorso per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, in cui, nella scelta delle tracce di una delle due prove scritte d'esame, si era privilegiata la materia in cui poteva vantare un'esperienza specifica solo il concorrente risultato vincitore, in contrasto con le generiche previsioni del bando).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)