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Sez. U, Sentenza n. 3622 del 08/03/2012 (Rv. 621448 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche dell'amministrazione - Valutazioni comparative di candidati alla carica di dirigente di ufficio giudiziario - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Esclusione - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2012-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621448-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Non eccede dai limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo se, chiamato a vagliare la legittimità di una deliberazione con cui il Cons. Sup. Magistratura ha conferito un incarico direttivo, si astenga dal censurare i criteri di valutazione adottati dall'amministrazione e la scelta degli elementi ai quali la stessa amministrazione ha inteso dare peso, ma annulla la suindicata deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dall'insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale il Cons. Sup. Magistratura ha dato conto del modo in cui, nel caso concreto, gli stessi criteri da esso enunciati sono stati applicati per soppesare la posizione di contrapposti candidati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)