Sez. 1, Sentenza n. 2575 del 06/03/1995 (Rv. 490938 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Domanda di brevetto - Integrazione - Ammissibilità - Limiti.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE
In tema di brevetto per invenzioni industriali la previsione normativa della possibilità di integrazione della domanda di brevetto prevista dall'art. 26 del R.D. 5 febbraio 1940 n.244 (come modificato dal D.P.R. 22 giugno 1979 n. 338) - che prevede infatti la facoltà, per colui che ha richiesto il brevetto di correggere, integrare anche con nuovi esempi, la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati - non consente di ampliare il contenuto della domanda - che è dato da ciò che è descritto o comunque desumibile dalla descrizione del brevetto richiesto - attraverso apporti innovativi che implichino una sostanziale modifica dell'oggetto di essa, atteso che il contenuto della esclusiva brevettuale è delimitato dalla descrizione e rivendicazione iniziali. Pertanto, se è possibile integrare con nuovi dati la descrizione iniziale incompleta e lacunosa, al fine di consentire al richiedente di migliorare la qualità della comunicazione ai terzi del contenuto dell'invenzione, non è possibile, attraverso tale integrazione, ricerche successive al deposito della domanda originaria retrodatando gli effetti delle relative, innovative rivendicazioni al momento della domanda.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 05/02/1940 num. 244 art. 26, DPR 22/06/1979 num. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)