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Sez. 1, Sentenza n. 8324 del 01/09/1997 (Rv. 507417 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Domanda di brevetto - Integrazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507417-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

In tema di brevetto per invenzioni industriali, la facoltà di integrazione della domanda di brevetto, prevista dall'art. 26 R.D. n. 244 del 1940 (così come modificato dal d.P.R. n. 338 del 1979), incontra un limite nell'art. 59 n. 3 del R.D. n. 1127 del 1939 che commina la nullità del brevetto se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; pertanto, a norma del citato art. 26 R.D. n. 244 del 1940, è possibile integrare l'originaria domanda di brevetto solo quando gli elementi di integrazione - ancorché non pervenuti a costituire l'oggetto della pretesa di tutela in quanto non contestualmente presenti nella descrizione e nella rivendicazione - siano tuttavia presenti in uno di tali elementi della domanda stessa. (In applicazione dei suesposti principi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la domanda di brevetto riguardante la specialità medicinale Brumetidina potesse essere integrata fino a ricomprendere nel proprio ambito di protezione la sostanza Cimetidina, avendo accertato che non solo nella rivendicazione, ma anche nella descrizione della domanda di brevetto relativa alla Brumetidina, la sostanza Cimetidina non era autonomamente individuabile, neppure per deduzione o indirettamente, da un operatore del ramo senza con ciò dare vita ad una ulteriore invenzione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 59, Regio Decr. 05/02/1940 num. 244 art. 26, DPR 22/06/1979 num. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)