Sez. 2, Sentenza n. 3190 del 09/05/1983 (Rv. 428096 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - DISCIPLINA EX ART. 31 R.D. N. 1443 DEL 1927 IN TEMA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONCESSIONARIO DI MINIERA - RESPONSABILITÀ ANCHE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - DISCIPLINA EX ART. 31 R.D. N. 1443 DEL 1927 IN TEMA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONCESSIONARIO DI MINIERA - RESPONSABILITÀ ANCHE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La disposizione dell'art. 31 del R.d. 29 luglio 1927 n. 1443 (norme disciplinanti la ricerca e la "coltivazione" delle miniere) - che impone al concessionario l'Obbligo di risarcire ogni danno derivante dall'Esercizio della miniera e che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 45 dello stesso decreto, è applicabile anche alle cave e alle torbiere - esclude che, in ordine a tali danni, sia configurabile anche la responsabilità del proprietario del fondo solo nel caso in cui sia intervenuta una concessione ministeriale che abbia autorizzato lo sfruttamento del fondo contro la volontà del proprietario dello stesso, e non anche quando detto sfruttamento sia stato dal proprietario concesso volontariamente e in cambio di un corrispettivo. In tale ipotesi, il terzo danneggiato da immissioni prodotte dall'Esercizio della miniera o della cava, ancorché esse derivino solo dalle particolari modalità di svolgimento di tale attività, ben può, ai sensi degli artt. 844 e 2043 cod. civ., convenire in giudizio, per la cessazione delle immissioni ed il risarcimento dei danni, anche il proprietario del fondo, la cui responsabilità è configurabile ove si deduca e risulti che l'eccedenza delle immissioni rispetto ai limiti legali sia imputabile a fatto e colpa del proprietario stesso, per aver egli concesso l'immobile con la consapevolezza della sua destinazione ad attività di per sè molesta ai vicini e per non essersi adoperato per impedire al concessionario di provocare le intollerabili omissioni. (V 1833/76, mass n 380622; (V 3124/75, mass n 377231).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 art. 31, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)