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Sez. 2, Sentenza n. 3124 del 02/10/1975 (Rv. 377231 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DELL'AUTORE DELL'IMMISSIONE ILLECITA - DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1975-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377231-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DELL'AUTORE DELL'IMMISSIONE ILLECITA - DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

Nel caso di immissioni moleste provenienti dal fondo del vicino, il proprietario, oltre all'Azione personale tendente alla rimozione della molestia nel suo concreto modo di essere ed al risarcimento del danno contro l'autore mediato o immediato, ha talvolta anche un'Azione reale di accertamento negativo ed un'Azione di responsabilita contro il proprietario del fondo, dal quale le immissioni provengano: con la conseguenza che la questione relativa alla legittimazione passiva di quest'ultimo deve essere affrontata e risolta in relazione alle singole fattispecie concrete e, in particolare, al contenuto della domanda, potendo tale legittimazione ricevere sostanza quando l'attore chieda che la pronuncia diretta ad eliminare la intollerabile immissione sia idonea a produrre i suoi effetti in ogni sua estensione. Puo configurarsi la legittimazione passiva -concorrente- del proprietario del fondo, dal quale provengano le immissioni moleste da altri cagionate, nella particolare ipotesi in cui il vicino manifesti la volonta di ottenere la pronuncia di responsabilita al duplice fine di rimuovere la situazione illecita e di conseguire il risarcimento del danno da parte dell'autore del fatto illecito, il quale, nel caso concreto, potrebbe essere nell'impossibilita di eliminare le immissioni moleste, non avendo attuale potere di disporre le relative opere. (V 1544/73, mass n 364338; 2711/69, mass nn 342396 e 342397).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)