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Sez. 1, Sentenza n. 4514 del 20/03/1995 Ud. (dep. 26/04/1995) Rv. 201136 - 01

Armi - Armi da taglio | Coltello a serramanico a scatto detto "molletta" - È arma bianca "propria" - Porto abusivo - Sanzione applicabile - È quella di cui all'art. 699 cod. pen. - Coltello a serramanico non a scatto - È strumento da punta e taglio atto ad offendere - Porto senza giustificato motivo - Sanzione applicabile - È quella di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110.
Stato
decisa il 1995-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201136-01

Armi - Armi da taglio

In tema di reati concernenti le armi bianche, l'art. 699 cod. pen. si applica alle armi bianche proprie, mentre l'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 si applica agli oggetti atti ad offendere, il cui porto non sia giustificato. Pertanto, poiché secondo la definizione data dall'art. 30 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e dagli artt. 44 e 45 del relativo regolamento le armi proprie sono quelle da sparo e tutte quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo il coltello a serramanico a scatto (detto anche "molletta"), in quanto la sua lama - una volta aperta di scatto mediante un congegno a molla - resta fissata nel manico, assumendo la caratteristica propria di un pugnale o stiletto. Rientra, invece, nella categoria degli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto, il cui porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa deve essere comunque sorretto da giustificato motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)