Sez. 2, Sentenza n. 865 del 26/03/1971 (Rv. 350742 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ONERE PROBATORIO GRAVANTE SUL CREDITORE - DECRETO INGIUNTIVO FONDATO SU PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - DEROGA - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'OPPONENTE - ONERE PROBATORIO GRAVANTE SUL PROFESSIONISTA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ONERE PROBATORIO GRAVANTE SUL CREDITORE - DECRETO INGIUNTIVO FONDATO SU PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - DEROGA - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'OPPONENTE - ONERE PROBATORIO GRAVANTE SUL PROFESSIONISTA.*
L'opposizione a decreto d'ingiunzione apre un normale giudizio di cognizione, in cui la posizione di attore, con gli oneri relativi, spetta sempre al creditore, che ha proposto il ricorso adducendo i prescritti elementi della domanda, anche se processualmente ha veste di convenuto nel giudizio di opposizione. Il principio non soffre deroga alcuna nella ipotesi in cui il decreto d'ingiunzione sia stato concesso in base a parcelle per prestazioni professionali, corredata dal parere del competente ordine professionale, nel senso che in caso di totale o parziale contestazione delle prestazioni professionali, al professionista, che allega di essere creditore, incombe l'Onere di provare che la attivita professionale dedotta e stata effettivamente esplicata in adempimento del mandato ricevuto. (V 50'68, mass n 330858).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)