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Sez. 1, Sentenza n. 2013 del 04/06/1976 (Rv. 380834 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO INTEGRATIVO - TERMINE PERENTORIO - PROVA DELLA OSSERVANZA DEL TERMINE - DEPOSITO DEL RICORSO INTEGRATIVO - PRIMA DELL'INIZIO DELLA DISCUSSIONE.*
Stato
decisa il 1976-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380834-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO INTEGRATIVO - TERMINE PERENTORIO - PROVA DELLA OSSERVANZA DEL TERMINE - DEPOSITO DEL RICORSO INTEGRATIVO - PRIMA DELL'INIZIO DELLA DISCUSSIONE.*

Quando la suprema Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art 331 cod proc civ, il ricorrente e tenuto, sotto comminatoria d'inammissibilita dell'impugnazione, alla notificazione della medesima nel termine assegnatogli, nonche, ove non risulti avvenuta la Costituzione dei litisconsorti pretermessi, a provare l'esecuzione dell'ordine impartito, mediante deposito del ricorso integrativo prima dell'inizio della discussione della causa nella pubblica udienza. A tale ultimo fine, infatti, in difetto di una norma da cui risulti che il ricorso integrativo debba essere depositato in un termine perentorio (come invece previsto per il ricorso originario dall'art 369 cod proc civ), deve ritenersi sufficiente che il deposito stesso avvenga prima dell'indicato momento, per consentire alla Corte di controllare la ritualita e tempestivita delle notificazioni integrative. (V 2254/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)