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Sez. 2, Sentenza n. 5675 del 28/10/1981 (Rv. 416373 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - DEDUZIONE DELLA MORTE SOPRAVVENUTA DEL LITISCONSORTE PRETERMESSO - CONSEGUENTE NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE, NEL TERMINE ASSEGNATO, AGLI EREDI DEL DEFUNTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RICORRENTE.*
Stato
decisa il 1981-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416373-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - DEDUZIONE DELLA MORTE SOPRAVVENUTA DEL LITISCONSORTE PRETERMESSO - CONSEGUENTE NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE, NEL TERMINE ASSEGNATO, AGLI EREDI DEL DEFUNTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RICORRENTE.*

Quando la suprema Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., il ricorrente che, sull'assunto del sopravvenuto decesso del litisconsorte pretermesso, abbia notificato l'impugnazione nel termine assegnatogli, invece che a quest'ultimo, ad altri soggetti, quali eredi del medesimo, è tenuto, sotto comminatoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, a fornire la prova, prima dell'inizio della discussione della causa nella pubblica udienza, dell'asserito decesso del destinatario della notifica e della prospettata, susseguente vicenda successoria. (V. 2456/81, mass. N. 413233; (V. 2013/76, mass. N. 380834).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)