diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11625 del 08/11/1995 (Rv. 494584 - 01)

SICILIA - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - DI DIRITTO PRIVATO | Materia dei rapporti di lavoro - Competenza concorrente - Limiti - Legge regionale n. 7 del 1986 - Attribuzione ai dipendenti dell'I.S.P.E.A. di una indennità una tantum per anticipata risoluzione del rapporto - Conformità al limite di soddisfare le condizioni particolari e gli interessi propri della Regione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494584-01

SICILIA - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - DI DIRITTO PRIVATO

Il principio costituzionale, in base al quale è precluso alle norme regionali di incidere sulla disciplina dei rapporti fra privati, deve essere coordinato, per quanto concerne la Regione Sicilia, con la competenza legislativa prevista dallo statuto di tale ente, approvato con D.Lgs. 15 maggio 1946 n. 455, che, all'art. 17, sub f), stabilisce, con disposizione di rango costituzionale, che l'assemblea regionale può emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, su una serie di materie concernenti la Regione, fra le quali i rapporti di lavoro, sempre che vengano osservati i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; in base a tale competenza legislativa da qualificarsi come concorrente (in contrapposizione all'altra, esclusiva, riconosciuta dall'art. 14, la quale è espressamente limitata dai principi ed interessi generali ai quali si informa la legislazione dello Stato) e contraddistinta dall'assoggettamento ad un limite di carattere finalistico, e cioè il soddisfacimento delle "condizioni particolari" e degli "interessi propri della Regione", deve ritenersi, con riferimento alla materia dei rapporti di lavoro, che sia riservata all'Assemblea regionale la competenza a legiferare in tema di singoli diritti ed obblighi facenti capo alle parti di tali rapporti, a condizione che vengano rispettati i principi, le finalità ed i limiti sopra indicati. È pertanto conforme ai suddetti principi la legge regionale 18 febbraio 1986 n. 7 che, all'art. 15, comma 2, ha attribuito ai dipendenti dell'I.S.P.E.A. (Industria Sali Potassici e Affini) S.p.A. che abbiano chiesto l'anticipata risoluzione del rapporto un'indennità una tantum, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, che, pur dovendo essere corrisposta dalla società datrice di lavoro, è posta a carico del fondo costituito presso l'E.M.S. il quale deve provvedere poi al rimborso delle somme a tale titolo corrisposte al dipendente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 art. 14 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 18/02/1986 num. 7 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)