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Sez. L, Sentenza n. 4125 del 21/06/1986 (Rv. 446910 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALI - RILEVANZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1986-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446910-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALI - RILEVANZA - ESTREMI.*

Condizione necessaria e sufficiente per fondare l'Obbligo assicurativo antinfortunistico è l'adibizione del lavoratore ad un'attività manuale anche accessoria o quantitativamente marginale, rispetto a quella intellettuale, purché essa sia esercitata professionalmente, ossia non in via occasionale od eccezionale, ma sistematicamente ed abitualmente, pur se non continuativamente (principio affermato in relazione a personale dipendente adibito a centri terminali video e ad apparecchi telex). (V 523/82, mass n 418231; (V 1314/79, mass n 397578).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)