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Sez. L, Sentenza n. 1314 del 27/02/1979 (Rv. 397578 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ADDETTI ALLE TELESCRIVENTI NONCHE ADDETTI ALLA RICEZIONE DEI PASSEGGERI NEGLI AEROPORTI, INCARICATI DI AZIONARE UN NASTRO TRASPORTATORE ELETTRICO PER L'INOLTRO DEL BAGAGLIO A MANO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397578-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ADDETTI ALLE TELESCRIVENTI NONCHE ADDETTI ALLA RICEZIONE DEI PASSEGGERI NEGLI AEROPORTI, INCARICATI DI AZIONARE UN NASTRO TRASPORTATORE ELETTRICO PER L'INOLTRO DEL BAGAGLIO A MANO - INCLUSIONE.*

Condizione necessaria e sufficiente per fondare l'Obbligo assicurativo antinfortunistico e l'adibizione del lavoratore ad una attivita manuale anche accessoria o quantitativamente marginale rispetto a quella intellettuale, purche essa sia esercitata professionalmente, cioe non in via occasionale o eccezionale, ma sistematicamente, abitualmente, anche se non continuativamente. Sono pertanto soggetti alla Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gli addetti alle telescriventi, nonche il personale che, nelle stazioni aeroportuali, pur addetto alla ricezione e registrazione dei passeggeri, riceve i bagagli e aziona continuamente con un pedale un nastro trasportatore elettrico sul quale vengono collocati i bagagli stessi per il successivo inoltro. Tali attivita comportano infatti l'azionamento diretto di una macchina elettrica, in quanto tale ritenuta espressamente pericolosa dallo art 1, comma primo, DPR 30 giugno 1965 n 1124. (V 3733/78, mass n 393255; (V 1074/78, mass n 390434).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)