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Sez. L, Sentenza n. 523 del 26/01/1982 (Rv. 418231 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - ATTIVITÀ PROFESSIONALE CON USO DI MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - ESISTENZA DEL RISCHIO - PRESUNZIONE - IMPIEGATI BANCARI ABITUALMENTE ADDETTI A MACCHINE ELETTROCONTABILI - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418231-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - ATTIVITÀ PROFESSIONALE CON USO DI MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - ESISTENZA DEL RISCHIO - PRESUNZIONE - IMPIEGATI BANCARI ABITUALMENTE ADDETTI A MACCHINE ELETTROCONTABILI - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*

L'art. 1 del T.U. Di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, statuendo che sono soggetti alla tutela assicurativa coloro che, nello espletamento della loro attività professionale vengono a contatto, fra l'altro, con macchine, apparecchi ed impianti elettrici, presume, per tale fatto, l'esistenza del rischio, onde non è necessario, al fine del sorgere, dell'Obbligo assicurativo, provare che tali attrezzature abbiano in concreto l'intrinseca capacità di produrre danno. Pertanto, essendo le macchine elettrocontabili mosse da energia elettrica, il loro uso fa sorgere l'Obbligo assicurativo, senza che rilevi l'omessa indicazione della tariffa dei premi (d.m. 10 dicembre 1971), ed anche con riguardo a quegli impiegati bancari, che eseguono operazioni di Banco o di sportello, cioè con uso di dette macchine non in via esclusiva e prevalente, ma professionale, cioè sistematica ed abituale, sebbene non continuativa. (V 1638/79, mass n 397983; (V 134/79, mass n 397578; (Conf 2742/80, mass n 406509).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)