Sez. 5, Sentenza n. 19449 del 08/01/2010 Ud. (dep. 21/05/2010) Rv. 247132 - 01
STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA | Lettera inviate ad un quotidiano contenenti le espressioni 'nazifascistì e 'neonazistì dirette ai militanti e all'associazione 'Forza Nuovà - Esimente del diritto di critica politica - Sussistenza.
STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA
Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica storica e politica nel caso in cui, con varie lettere indirizzate ad un quotidiano locale e da questo pubblicate, si critichi il raduno dell'associazione 'Forza Nuovà, svoltosi nella città di Trieste, utilizzando le espressioni 'nazifascistì e 'neonazistì, in quanto, alla luce dei dati storici e dell'assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle leggi razziali (r.d. n. 1728 del 1938 e relative leggi di attuazione), la qualità di 'fascistà non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall'accostamento al nazismo, il che fornisce base di verità alle predette lettere di critica in relazione a quei termini, oggettivamente offensivi, ma che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)