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Sez. L, Sentenza n. 3701 del 25/03/1992 (Rv. 476439 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Rinnovazione del licenziamento già intimato per gli stessi motivi - Effetto "ex nunc" - Mancata reintegrazione del lavoratore dopo l'accertamento dell'illegittimità del primo licenziamento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476439-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere

La rinnovazione del licenziamento intimato al lavoratore per gli stessi motivi già addotti per giustificare un precedente licenziamento, invalido o inefficace, si risolve nel compimento di un negozio, diverso dal precedente, che produce l'effetto di risolvere "ex nunc" il rapporto di lavoro, ancorché il lavoratore non sia stato reintegrato nel posto di lavoro in esecuzione della sentenza che abbia accertato l'illegittimità del precedente licenziamento, atteso che questo non aveva comportato l'interruzione "de iure" dal rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)