Sez. L, Sentenza n. 3633 del 16/04/1994 (Rv. 486240 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Nullità per violazione dell'art. 7 statuto lavoratori - Rinnovazione con le prescritte formalità ed in base agli stessi motivi - Ammissibilità - Fattispecie ex art. 1423 cod. civ. - Esclusione - Mancata reintegrazione o pendenza della controversia sulla validità del recesso - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
Un licenziamento nullo per vizio di forma, in quanto intimato in violazione dell'art. 7, L. n. 300 del 1970, può essere rinnovato dal datore di lavoro, con le prescritte formalità omesse nella precedente intimazione, in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del primo recesso e tale rinnovazione, che, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula dallo schema dell'art. 1423 cod. civ., (sull'impossibilità della convalida di un contratto nullo), è possibile anche se non sia ancora avvenuta la reintegrazione del lavoratore colpito dal primo licenziamento ed anche se la questione della validità di questo sia ancora "sub iudice".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)