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Sez. L, Sentenza n. 6396 del 27/06/1998 (Rv. 516818 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Rinnovazione in base agli stessi motivi del precedente nullo o inefficace - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516818-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

La rinnovazione del licenziamento in base agli stessi motivi posti a fondamento del precedente inficiato di nullità o comunque inefficace non è in linea generale preclusa risolvendosi detta rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente ed esulando quindi l'ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo ai sensi dell'art. 1423, norma quest'ultima diretta a impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc" ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)