Sez. U, Sentenza n. 16989 del 26/07/2006 (Rv. 591632 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni per danno da ritardo nella nomina proposta da un pubblico dipendente vincitore di concorso - Riparto della giurisdizione - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La domanda proposta nei confronti di un'Azienda per i servizi sanitari dal vincitore di un concorso per la nomina a primario, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo in detta nomina, spetta, rispettivamente, al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, ovvero al giudice ordinario, a seconda che l'attore faccia valere la responsabilità contrattuale, oppure la responsabilità extracontrattuale dell'Azienda. (Nella specie, essendo stato richiesto il pagamento del trattamento di fine rapporto, cessato anteriormente all'instaurazione del giudizio, in quanto il ritardo aveva procrastinato la nomina oltre i limiti di validità della graduatoria concorsuale, cagionando l'annullamento della nomina e la perdita del posto di lavoro, le Sezioni Unite hanno ravvisato l'inquadramento nella responsabilità extracontrattuale, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)