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Sez. U, Sentenza n. 12348 del 28/05/2007 (Rv. 596971 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto della giurisdizione in tema di impiego pubblico contrattualizzato - Criteri in materia di controversie relative alle procedure concorsuali - Domanda di risarcimento dei danni per il mancato riconoscimento, ai fini della formazione della graduatoria definitiva, del titolo di riserva spettante per gli invalidi civili - Devoluzione della sua cognizione al giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596971-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La disposizione del quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati; detta disposizione non riguarda, pertanto, le controversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la P.A. è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica. Ne consegue che la controversia con la quale si chieda il risarcimento dei danni, per non avere la P.A. - ai fini della formazione della graduatoria definitiva relativa ad una procedura concorsuale - valutato il titolo di riserva spettante agli invalidi civili ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (ora legge 12 marzo 1999, n. 68), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la relativa disciplina non lascia alla P.A. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato quale appartenente a categoria protetta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)