Sez. 1, Sentenza n. 6951 del 08/04/2004 (Rv. 571999 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - LUOGO DI PRONUNCIA | Mancata indicazione - Conseguenze - Nullità - Difetto - Condizioni - Regole sull'interpretazione negoziale - Applicabilità.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - LUOGO DI PRONUNCIA
In tema di arbitrato e nel caso di mancata indicazione nel lodo della sede dell'arbitrato - requisito prescritto ai sensi dell'art. 823, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. - non ricorre l'ipotesi di nullità ove la sede stessa possa desumersi in via interpretativa, tenuto conto, da una parte, della natura sostanziale del requisito richiesto, che per ciò non richiede necessariamente, per la sua esplicazione, formule sacramentali e, dall'altra, della natura di atto di autonomia privata attribuibile alla pronuncia arbitrale e della conseguente applicabilità ad essa, in via generale, delle disposizioni in materia di interpretazione negoziale dettate nel codice civile (artt. 1362 e seg.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)