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Sez. 1, Sentenza n. 8862 del 21/05/1980 Ud. (dep. 12/07/1980) Rv. 145862 - 01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITA - NOZIONE - PSICOPATIA - INCIDENZA SULLA CAPACITA DI INTENDERE O DI VOLERE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145862-01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITA - NOZIONE - PSICOPATIA - INCIDENZA SULLA CAPACITA DI INTENDERE O DI VOLERE - ESCLUSIONE.*

L'infermita totale o parziale di mente va intesa come uno stato patologico e quindi esulano dalla sua nozione quelle anomalie del carattere o altre anormalita - quali le psicopatie - che, pur influendo sul processo di Determinazione o di inibizione, non sono, tuttavia, suscettibili di alterare la capacita di intendere o di volere. Il vizio, totale o parziale di mente, deve, in altri termini, dipendere sempre da uno stato patologico, che alteri il processo intellettivo o quello della volonta, annullando o scemando grandemente la capacita di intendere o di volere. (nella specie era stata diagnosticata una 'psicopatia disaffettivĂ ). (Conf mass n 138283, in senso parz diff 139717).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)