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Sez. 2, Sentenza n. 6284 del 25/06/1998 (Rv. 516737 - 01)

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina ex lege n. 607 del 1966 - Fase di cognizione sommaria - Provvedimento del Pretore conclusivo della stessa - Possibile portata - Rigetto della domanda di affrancazione - Ammissibilità - Conseguenze - Impugnazione - Ricorso diretto per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516737-01

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il Pretore, investito della domanda giudiziale di affrancazione dei canoni enfiteutici, ha il potere, nella fase di cognizione sommaria, non solo di concedere l'affrancazione richiesta, ma anche di negarla, con ordinanza che resta essa stessa non definitiva. Non costituisce ostacolo a ciò il fatto che la legge 22 luglio 1966, n. 607 disciplini espressamente, in relazione ad essa fase, solo l'ipotesi dell'accoglimento della domanda e solo in relazione ad essa ipotesi preveda esplicitamente la possibilità della opposizione innanzi alla Sezione Agraria del Tribunale. Ne consegue che, avverso una tale ordinanza di rigetto non sia proponibile direttamente il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)