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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12017 del 19/06/2020 (Rv. 657932 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 - Pagamento del dovuto da parte del contribuente - Sospensione del giudizio tributario - Equiparabilità - Conseguenze - Omessa presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto - Estinzione.
Stato
decisa il 2020-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657932-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di definizione agevolata ex art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in l. n. 96 del 2017), poiché la sospensione del giudizio tributario opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l'effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all'integrazione di tale condizione e consente al giudice di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, prevista altresì in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che via abbia interesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)