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Sez. 3, Sentenza n. 360 del 14/01/1992 (Rv. 475302 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per impossibilità sopravvenuta - In genere | Domanda di risoluzione per inadempimento e per impossibilità sopravvenuta - Presupposti e natura rispettivi - Controversia instaurata con domanda di risoluzione per inadempimento - Declaratoria di risoluzione per impossibilità sopravvenuta - Ultrapetizione.
Stato
decisa il 1992-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475302-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per impossibilità sopravvenuta - In genere

La domanda di risoluzione per inadempimento - che tende ad una pronuncia costitutiva e si fonda sul comportamento doloso o colpevole di una parte - ha presupposti e natura diversi dalla domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, che invece tende ad una pronuncia di accertamento e si fonda su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti. Pertanto è violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ove - avendo le parti domandato la risoluzione del contratto per contrapposti inadempimenti - il giudice dichiari la risoluzione del contratto ex art. 1463 cod. civ. per sopravvenuta impossibilità della prestazione contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)