Sez. 2, Sentenza n. 1104 del 14/02/1996 (Rv. 495825 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE | Domanda di risoluzione per inadempimento e per impossibilità sopravvenuta - Rispettivi presupposti - Controversia instaurata con domanda di risoluzione per inadempimento - Declaratoria di risoluzione per impossibilità sopravvenuta - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE
Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti e da oneri reali, ai sensi dell'art. 1489 cod. civ., il compratore ha diritto, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, il quale presuppone la colpa, provata o presunta, del venditore, ai sensi delle norme generali di cui agli artt. 1218 e 1223 cod. civ.. La risoluzione della vendita per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., è viceversa fondata ex art. 1256 su un inadempimento determinato da impossibilità della prestazione non imputabile al debitore. Pertanto, proposta dal compratore domanda di risoluzione della vendita ex art. 1489 cod. civ., incorre nel vizio di extrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)