Sez. 3, Sentenza n. 7356 del 08/08/1997 (Rv. 506569 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Gravità - Accertamento - Criteri - Oggettivo - Sufficienza - Esclusione - Soggettivo - Integrazione - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
Il quesito se, nei rapporti agrari, sia sufficiente a determinare la risoluzione del contratto per inadempimento soltanto il dato obiettivo della sua gravità (ossia la dimensione economica obiettiva della violazione negoziale, in sè e per sè considerata), ovvero concorra, come concausa efficiente della relativa pronuncia, anche l'elemento soggettivo sotteso all'inadempimento (con riferimento tanto alla posizione del debitore che del creditore), va risolto nel senso che la peculiarità della materia impone indagini assai più articolate e composite rispetto alle fattispecie di risoluzione contrattuale ordinaria, con la conseguenza che la gravità dell'inadempimento non andrà dedotta, aprioristicamente, dalla sola, astratta rilevanza della obbligazione violata, ma sarà il risultato di una valutazione specifica, che tenga conto di tutte le peculiarità del caso concreto, apprezzate, oltre che in ordine alla vicenda obiettiva in cui si concreta l'inadempimento, anche con riferimento al correlato elemento soggettivo "ex latere ambo partium" (ammettendosi, di conseguenza, la facoltà, per il giudice, di escludere la risoluzione, oltre che in caso di inadempimento incolpevole, sinanche in presenza di violazioni di obblighi essenziali da parte dell'affittuario - quale quello del pagamento del canone - ove risulti non equivocamente che il concedente abbia a ciò attribuito una non rilevante importanza con il suo reiterato comportamento di tolleranza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)