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Sez. 5, Sentenza n. 19668 del 17/07/2008 (Rv. 604244 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Cessione a titolo oneroso di un'area destinata dallo strumento urbanistico a verde pubblico - Terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria ex art. 81, primo comma, lett. c) d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Qualificazione quale "reddito diverso" della plusvalenza ricavata dalla cessione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604244-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, un'area destinata dallo strumento urbanistico vigente a verde pubblico, pur essendo inserita nel piano regolatore generale in zona di completamento residenziale, non può considerarsi "suscettibile di utilizzazione edificatoria", ex art. 81, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 931 del 1986, per l'inserimento fra "i redditi diversi" della plusvalenza da cessione a titolo oneroso, quand'anche sia ipotizzabile un'edificabilità residua, finalizzata all'attrezzatura del verde pubblico.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)