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Sez. 3, Sentenza n. 1768 del 28/01/2014 (Rv. 629730 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Art. 8 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2009 - Permanente legittimazione delle soppresse Aziende ospedaliere e AUSL - Sussistenza - Ricorso per cassazione nei confronti delle stesse in ordine ai rapporti giuridici anteriori - Intervento delle neo-costituite Aziende sanitarie provinciali - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629730-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

Agli effetti dell'art. 8 della legge reg. Sicilia 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale, permane, a fini liquidatori e pur in difetto dell'istituzione di apposite "gestioni stralcio", la soggettività delle preesistenti soppresse Aziende ospedaliere e Aziende unità sanitarie locali. Ne consegue che, sul piano processuale, il ricorso per cassazione è legittimamente proposto nei confronti delle Aziende soppresse con riguardo ai rapporti giuridici anteriori, ferma, in ogni caso, l'ammissibilità dell'intervento in giudizio, quali successori a titolo particolare, delle neocostituite Aziende provinciali.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 14/04/2009 num. 5 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)