Sez. U, Sentenza n. 10135 del 20/06/2012 (Rv. 623034 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Legittimazione sostanziale e processuale della Regione concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alle soppresse USL - Sussistenza - Normativa regionale - Attribuzione esclusiva della legittimazione in capo alle gestioni liquidatorie - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
La legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l'ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1997 num. 21, Decreto Legge 13/12/1996 num. 630, Legge Reg. Puglia 14/06/1994 num. 18, Legge Reg. Puglia 28/12/1994 num. 36, Legge Reg. Puglia 06/05/1997 num. 16 art. 20 com. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)