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Sez. L, Sentenza n. 13279 del 31/05/2010 (Rv. 613673 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Regione Sicilia - Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL (o ASL) - Conseguenze - Convenzioni con i medici - Successione delle ASL - Sussistenza - Limiti - Rapporti obbligatori inerenti alle stesse convenzioni perfezionatisi sino al 31 dicembre 1994 - Esclusione - Data di inizio dell'effettiva gestione dei rapporti convenzionali da parte delle ASL - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613673-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE

In tema di successione delle Aziende unità sanitarie locali nelle attribuzioni istituzionali delle soppresse Unità sanitarie locali nella Regione Sicilia, l'art. 55, comma 10, della legge reg. 3 novembre 1993 n. 30, prevedendo il trasferimento alle Ausl della titolarità dei rapporti giuridici relativi a contratti e convenzioni stipulati con le Usl, limitatamente a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge, non contraddice il quadro normativo della legislazione statale, rappresentato dall'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in base al quale le Regioni non possono far gravare sulle Ausl di cui al d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle Usl, relativamente ai quali è prevista l'istituzione di "gestioni stralcio", che l'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha trasformato in "gestioni liquidatorie", con la precisazione che la liquidazione è relativa alle situazioni debitorie delle usl e delle aziende ospedaliere sussistenti al 31 dicembre 1994. Ne consegue che nella Regione Sicilia le nuove aziende sono succedute a titolo particolare nelle convenzioni con i medici, ma non nei rapporti obbligatori, pur inerenti alle stesse convenzioni, perfezionatisi fino al 31 dicembre 1994, e rispondono, invece, di tutte le obbligazioni inerenti al contratto nel quale sono subentrate che siano insorte nel periodo successivo, e tanto indipendentemente dall'epoca in cui sia stato completato il procedimento organizzativo relativo alla loro istituzione e dall'inizio dell'effettiva gestione dei rapporti convenzionali.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/11/1993 num. 30 art. 55 com. 10, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)