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Sez. 5, Sentenza n. 5701 del 15/01/2007 Cc. (dep. 09/02/2007) Rv. 236517 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Preclusioni - Condizioni - Differenza tra presupposti di applicazione della misura e requisiti di validità - Necessità.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236517-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di misure cautelari, qualora nell'ambito dello stesso procedimento siano adottate nei confronti degli imputati due ordinanze cautelari - relative al medesimo fatto, ancorché diversamente circostanziato - al fine di specificarne ulteriormente l'imputazione e sia stata proposta richiesta di riesame solo nei confronti della seconda ordinanza, il decorso dei termini di impugnazione della prima ordinanza cautelare determina la preclusione a dedurne l'invalidità, per violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., ma non preclude affatto la possibilità di rilevare l'attuale mancanza dei presupposti della misura cautelare disposta, considerato che il giudice del riesame è sempre tenuto ad accertare d'ufficio se vi siano ragioni, anche diverse da quelle prospettategli dall'interessato, che dimostrino l'attuale insussistenza dei presupposti delle misure. Ne deriva che, in tal caso, si devolve al Tribunale sia l'esame della validità, ex art. 292 cod. proc. pen., della seconda ordinanza, sia la verifica dei presupposti di applicabilità della misura cautelare disposta, e ciò non solo con riferimento alle sopravvenute specificazioni dell'accusa rispetto alla prima ordinanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)