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Sez. L, Sentenza n. 4868 del 08/10/1985 (Rv. 442264 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - GIUDICATO PARZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CAPO AUTONOMO DELLA SENTENZA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442264-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - GIUDICATO PARZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CAPO AUTONOMO DELLA SENTENZA - NOZIONE.*

La cosa giudicata parziale può formarsi quando la sentenza contenga due o più capi autonomi di decisione ed essi non vengano tutti impugnati, in modo che uno o più accertamenti contenuti nella sentenza diventino definitivi e facciano stato ad ogni effetto tra le parti ed i loro aventi causa. A tal fine, per capo autonomo deve intendersi solo quello che risolve una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, ma siffatta autonomia non sussiste quando si tratti di un'argomentazione giuridica, che, anche se accettata o non impugnata dal soccombente, non vincola il giudice d'appello, il quale, essendo chiamato a riesaminare l'intera decisione, deve applicare le norme giuridiche aderenti al caso concreto. (Conf 6443/83, mass n 431179).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)