Sez. 2, Sentenza n. 6443 del 29/10/1983 (Rv. 431179 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - GIUDICATO PARZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CAPO AUTONOMO DELLA SENTENZA - NOZIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - GIUDICATO PARZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CAPO AUTONOMO DELLA SENTENZA - NOZIONE.*
La cosa giudicata parziale può formarsi quando la sentenza contenga due o più capi autonomi di decisione ed essi non vengano tutti impugnati, in modo che uno o più accertamenti contenuti nella sentenza diventino definitivi e facciano stato ad ogni effetto tra le parti ed i loro aventi causa. A tal fine, per capo autonomo deve intendersi solo quello che risolve una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, ma siffatta autonomia non sussiste quando si tratti di un'argomentazione giuridica che, anche se accettata o non impugnata dal soccombente, non vincola il giudice d'appello, il quale, essendo chiamato a riesaminare l'intera decisione, deve applicare le norme giuridiche aderenti al caso concreto. (V 3603/79, mass n 400013; (Conf 2028/80, mass n 405665).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)