Sez. L, Sentenza n. 5262 del 28/09/1988 (Rv. 459941 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - IN GENERE - CAPO AUTONOMO DI SENTENZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - IN GENERE - CAPO AUTONOMO DI SENTENZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
Per capo autonomo di sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, deve intendersi solo quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, mentre manca la suddetta autonomia non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico di sentenza. (nella specie la S.C. - in un giudizio di impugnativa del licenziamento in cui era controverso tra le parti se sussistesse, o meno, la prova dell'affissione del codice disciplinare - ha ritenuto che non fosse coperto da giudicato il ritenuto Obbligo di affissione del codice stesso come presupposto di legittimità del licenziamento, ancorché tale affermazione, contenuta nella sentenza assoggettata a ricorso per Cassazione per contraddittorietà di motivazione in ordine all'assolvimento dell'Onere probatorio, non fosse stata oggetto di censura). (V 4868/85, mass n 442264; (V 6443/83, mass n 431179).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)