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Sez. L, Sentenza n. 21380 del 07/08/2008 (Rv. 604595 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Lavoro subordinato - Caratteri strutturali minimi - Accertamento da parte del giudice di merito - Necessità - Obbligo di giustificare le assenze - Indizio di subordinazione - Condizioni - Fattispecie relativa ad autista di ambulanze.
Stato
decisa il 2008-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604595-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ai fini dell'individuazione delle caratteristiche strutturali del rapporto di lavoro subordinato è necessario che il giudice di merito accerti che siano a carico del datore di lavoro il rischio economico, l'onere dell'acquisto dei materiali necessari al lavoratore nonché l'instaurazione e la gestione del rapporto con gli utenti. In tale contesto l'obbligo di giustificare le assenze da parte del lavoratore è in genere indice di subordinazione solo se soggetto ad una verifica in concreto e conduca, in caso di accertamento dell'assenza ingiustificata, a conseguenze disciplinari ascrivibili al lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso del lavoratore, autista di ambulanze che instava per l'accertamento della subordinazione, sostenendo che la corte di merito, nell'escludere il rapporto subordinato, non avesse sufficientemente verificato chi avesse la proprietà delle autovetture, chi fosse il soggetto onerato alle spese di gestione, se l'autista prendesse o meno contatto diretto con gli utenti e se avesse o meno l'obbligo di giustificare le assenze).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)